Il saluto romano e la cosiddetta “chiamata del presente” rientrano tra le condotte vietate dalla legge, ma non sono sufficienti, da soli, a integrare il reato in assenza di un concreto pericolo di ricostituzione del partito fascista. È questo il principio centrale alla base della decisione con cui il giudice per l’udienza preliminare di Roma, Chiara Miraglia, ha disposto il proscioglimento di 29 militanti di area ultradestra in relazione alla commemorazione del 7 gennaio 2024 in via Acca Larentia.
Le motivazioni della sentenza, articolate in 14 pagine, chiariscono l’impianto giuridico adottato: pur riconoscendo che i gesti contestati evocano in modo immediato la simbologia e la liturgia del regime fascista, il giudice sottolinea come la giurisprudenza richieda un ulteriore elemento, ossia la verifica concreta del rischio di riorganizzazione del disciolto partito fascista.
Secondo il provvedimento, tale rischio, nel caso specifico, non sussiste.
Il principio giuridico: gesto illecito, ma non automaticamente reato
Nelle motivazioni si legge che il saluto romano e la “chiamata del presente” sono “indubbiamente riconducibili” all’ambito di applicazione della normativa vigente, in quanto simboli inequivocabili del passato regime. Tuttavia, il giudice richiama l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui tali condotte non configurano automaticamente reato, se non accompagnate da elementi concreti idonei a dimostrare un pericolo attuale e reale.
La valutazione, dunque, deve essere contestuale e non astratta.
Il contesto della commemorazione
Elemento centrale della decisione è l’analisi del contesto in cui si sono svolti i fatti. La commemorazione, secondo il giudice, si è caratterizzata come un rituale consolidato nel tempo, privo di evoluzione contenutistica e privo di finalità politiche attive.
“La manifestazione ha avuto una finalità esclusivamente commemorativa”, si legge nella sentenza, che esclude la presenza di attività di propaganda. Non risultano, infatti, né esposizione di simboli di partito né lo svolgimento di comizi o interventi riconducibili a iniziative politiche organizzate.
Anche sotto il profilo dell’ordine pubblico, non emergono criticità: la cerimonia si è svolta senza incidenti, tensioni o episodi di violenza, come attestato dalle forze dell’ordine presenti sul posto.
Assenza di messaggi violenti o discriminatori
Il giudice evidenzia inoltre l’assenza di contenuti ideologici espliciti o di messaggi riconducibili a forme di propaganda estremista. La manifestazione, si legge, non ha diffuso messaggi violenti, discriminatori o idonei a generare consenso attorno a un progetto politico di tipo eversivo.
Questo elemento contribuisce a escludere la sussistenza di quel “pericolo concreto” richiesto dalla normativa per configurare il reato.
Il riferimento storico e il carattere commemorativo
La cerimonia del 7 gennaio è legata all’uccisione, nel 1978, di tre giovani militanti del Fronte della Gioventù davanti alla sede del Movimento Sociale Italiano. Un evento che, secondo il giudice, appartiene a un contesto storico ormai distante nel tempo e privo di una proiezione politica attuale.
Pur precisando che la natura commemorativa non esclude automaticamente la rilevanza penale, la sentenza evidenzia come, nel caso in esame, non vi siano elementi per ritenere che tale carattere sia stato utilizzato come strumento per veicolare messaggi politici finalizzati alla ricostituzione del partito fascista.
Numero dei partecipanti e organizzazione
La partecipazione di oltre mille persone viene considerata “significativa ma non eccezionale”, e non sufficiente, di per sé, a dimostrare un pericolo per l’ordinamento democratico.
Quanto all’eventuale riconducibilità a gruppi organizzati, il giudice osserva che i partecipanti non presentavano segni distintivi o simboli associabili a movimenti politici. Anche il ruolo organizzativo attribuito a realtà dell’estrema destra non risulta, secondo la sentenza, accompagnato da manifestazioni visibili o rivendicazioni esplicite.
Il ruolo del luogo
Rilevante, nella valutazione complessiva, è anche il luogo della commemorazione. Via Acca Larentia viene identificata come sito legato esclusivamente all’evento del 1978 e non come spazio simbolico della storia del regime fascista.
A differenza di contesti urbani più centrali o simbolicamente connotati, il sito non sarebbe idoneo, secondo il giudice, ad amplificare eventuali messaggi o a favorire dinamiche di aggregazione politica su larga scala.