La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27499/2025, ha stabilito che le notifiche degli atti fiscali tramite raccomandata con avviso di ricevimento sono valide anche senza relata di notifica, cioè un documento ufficiale che prova che una persona ha ricevuto una comunicazione legale. Questo è possibile grazie all’art. 14 della legge 890/1982, che semplifica la procedura rispetto al rito civile. La legge presume che l’atto sia conosciuto dal destinatario una volta recapitato (art. 1335 c.c.), e spetta al contribuente dimostrare eventuali impedimenti alla ricezione. La Corte ha corretto la motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale senza annullarla, confermando la pretesa fiscale a carico della società indagata.
Cassazione: notifiche fiscali via raccomandata valide
La Cassazione stabilisce che le notifiche fiscali via raccomandata con avviso di ricevimento sono valide anche senza prova di ricezione. La legge presume la conoscenza dell’atto e il contribuente deve dimostrare eventuali impedimenti, confermando la pretesa fiscale.