Tutti gli appassionati di lame sono in fibrillazione per quello che verrà comunicato in merito al Nuovo Decreto Sicurezza 2026 relativo ai coltelli. Per cercare di fare un po’ di chiarezza, molti operatori del settore hanno voluto chiarire nel modo più semplice possibile una sorta di guida tecnica aggiornata a questo febbraio, nel tentativo di fare chiarezza e non creare confusione o allarmismi.
Prima cosa importante: al momento continua ad applicarsi la normativa vigente (Legge 110/1975 e TULPS) fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e alla successiva conversione in legge. In sintesi, cosa potrebbe cambiare se il testo venisse confermato? Per quanto riguarda i più utilizzati coltelli pieghevoli con blocco lama maggiore o uguale a cinque centimetri, il testo della nuova normativa colloca queste lame nell’Artt. 4-bis e non richiama espressamente il “giustificato motivo”. Questo potrebbe indurre in interpretazioni estremamente restrittive riguardo l’eventuale “porto” con possibili conseguenze penali che potrebbero arrivare alla reclusione da sei mesi a tre anni. Non si applicherebbe, però, in caso di possesso in casa né se il trasporto sia corretto, questo significa che la lama non dovrà essere di disponibilità immediata come, ad esempio, tenuta in tasca o ancor peggio tra le mani, anche se chiusa. Ci sarà invece un generale inasprimento delle pene per qualsiasi lama che sia uguale o superiore agli otto centimetri, quando il loro possesso non sia autorizzato per “giustificato motivo” legato ad esempio a necessità di lavoro.
La mancanza del giustificato motivo prevede pertanto un rafforzamento delle conseguenze penali e delle sanzioni accessorie che potranno andare dalla sospensione della patente fino all’accusa di porto d’armi non autorizzato. Per le lame superiori a quindici centimetri scatta l’introduzione del registro elettronico per la prima vendita, con conservazione dei dati per venticinque anni, questa misura cautelativa inciderà soprattutto sugli operatori commerciali. Per quanto riguarderà i minori, scatta l’assoluto divieto di vendita e/o cessione.
Restano quindi fondamentali le distinzioni tra: porto (strumento addosso o immediatamente disponibile), trasporto corretto (custodito, non pronto all’uso) mentre il possesso domestico rimane lecito. Ci sono dei punti fermi che ogni operatore del settore deve far presente a chiunque, da chi necessita di una lama per lavoro, al collezionista, al semplice appassionato: acquistare in piena legalità, evitare il porto non giustificato, trasportare sempre in modo corretto, utilizzare gli strumenti esclusivamente per attività lecite.
In ogni caso non è il momento di fare dell’allarmismo, in quanto il decreto: non introduce limiti di possesso, non vieta l’acquisto da parte dei maggiorenni, non incide sul collezionismo o sull’uso domestico Inoltre bisogna ricordare che in fase di conversione parlamentare sono possibili eventuali e/o necessarie modifiche