La sentenza n. 8410/2025 del TAR Lazio ha respinto il ricorso contro la delibera regionale sulla Farmacia dei servizi, confermando la legittimità della sperimentazione avviata dalla Regione Lazio per l’esecuzione in farmacia di prestazioni di telemedicina come ECG e Holter cardiaci e pressori.
Nel provvedimento, il Tribunale amministrativo ha tuttavia fissato specifici limiti giuridici, richiamando una netta distinzione di ruoli tra farmacie e medici. In particolare, la sentenza chiarisce che refertazione e diagnosi non sono svolte dalla farmacia, ma esclusivamente da medici del Servizio sanitario nazionale o da professionisti operanti in strutture sanitarie accreditate. La farmacia, secondo il TAR, non svolge attività clinica o diagnostica e non può essere considerata titolare del referto.
Il ruolo del farmacista viene definito come tecnico e strumentale: supporto all’uso dei dispositivi e alla trasmissione dei dati, senza erogazione di prestazioni sanitarie in senso proprio. La sperimentazione, inoltre, è circoscritta nel tempo e nelle risorse, con un budget definito e limiti quantitativi alle prestazioni erogabili.
Su questi aspetti è intervenuta l’U.A.P. (Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità Privata), che ha richiamato l’attenzione sulla comunicazione al pubblico. In una nota inviata al Presidente della Regione Lazio, l’Associazione chiede che le informazioni diffuse siano pienamente coerenti con quanto stabilito dalla sentenza.
«Non mettiamo in discussione la sperimentazione – chiarisce l’U.A.P. – ma chiediamo che i cittadini siano informati correttamente: la farmacia è un punto di accesso e supporto, il medico resta il responsabile della diagnosi».
Secondo l’Associazione, una comunicazione aderente ai contenuti del pronunciamento del TAR è necessaria per garantire trasparenza informativa e una corretta comprensione dei ruoli all’interno del sistema sanitario, nell’interesse degli operatori e dei cittadini.