Deepfake e deepnude sono due vocaboli dal suono misterioso che affollano le cronache e che in comune hanno una caratteristica: la maggior parte delle volte che appaiono è stato consumato un reato. La giurista e criminologa Roberta Brega così delinea la loro nascita all'interno delle tecnologie, il quadro legislativo e un possibile "antidoto" che non è solo normativo-repressivo.

L’evoluzione delle tecnologie di intelligenza artificiale ha determinato una trasformazione radicale nella produzione e manipolazione dei contenuti digitali. Tra i fenomeni più rilevanti si colloca quello dei deepfake, contenuti audiovisivi artificialmente generati o alterati mediante algoritmi avanzati, in grado di riprodurre con elevato realismo sembianze e comportamenti umani, relativi sia a foto che video. All’interno di questa categoria si inserisce una declinazione particolarmente critica, rappresentata dai cosiddetti deep nude, immagini manipolate a contenuto sessualmente esplicito ottenute a partire da fotografie reali di soggetti inconsapevoli. La crescente accessibilità degli strumenti tecnologici ha contribuito a rendere queste pratiche sempre più diffuse, soprattutto tra i soggetti più giovani, in un contesto in cui la facilità d’uso delle applicazioni e la rapidità di esecuzione riducono drasticamente la percezione del rischio e della gravità della condotta. Il diritto, in questo scenario, si trova a confrontarsi con fenomeni nuovi che, pur non sempre espressamente tipizzati, risultano riconducibili a fattispecie già esistenti.
La creazione e, soprattutto, la diffusione di contenuti manipolati può integrare diverse ipotesi di reato, tra cui la violazione della riservatezza e dei dati personali, la diffamazione, la sostituzione di persona e, nei casi più gravi, la diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito. Ciò che rileva non è la veridicità del contenuto, bensì la sua concreta idoneità a ledere beni giuridici fondamentali quali la dignità, l’onore e la reputazione della persona.
In questo senso, il fenomeno dei deepfake evidenzia i limiti di un sistema normativo costruito su categorie tradizionali, chiamato oggi ad adattarsi a forme di aggressione digitale sempre più sofisticate. Anche il dibattito pubblico recente, alimentato da episodi che hanno coinvolto figure istituzionali come il Presidente del Consiglio, ha contribuito a mettere in luce la pervasività e la pericolosità di tali pratiche, sottolineando l’urgenza di un intervento non tanto normativo quanto, piuttosto, culturale. Accanto al profilo giuridico, assume particolare rilievo la dimensione psicologica del fenomeno. I deepfake a contenuto sessuale si configurano come una forma di violenza digitale che incide profondamente sull’identità personale della vittima.
La rappresentazione falsificata del proprio corpo o della propria immagine, soprattutto quando associata a contenuti intimi, determina una perdita di controllo sulla propria identità pubblica e una compromissione della sfera privata. Le conseguenze possono manifestarsi sotto forma di ansia, stress cronico, vergogna, umiliazione e isolamento sociale, fino a sfociare, nei casi più gravi, in disturbi depressivi financo, nei casi più gravi, all'ideazione suicidaria. La peculiarità del danno risiede nella sua persistenza: la natura digitale dei contenuti ne consente una diffusione potenzialmente illimitata, rendendo la vittima esposta in modo continuo e reiterato.
Sul piano criminologico, il fenomeno appare strettamente connesso alle dinamiche tipiche dell’ambiente digitale. Molte delle condotte riconducibili alla creazione e condivisione di deep nude non nascono necessariamente da un’intenzione criminale consapevole, ma si collocano in una zona grigia di devianza normalizzata. L’assenza di un contatto diretto con la vittima, la percezione di anonimato e la distanza emotiva favoriscono una forma di disinibizione che riduce l’empatia e attenua quella che è la percezione del danno. A ciò si aggiunge una diffusa banalizzazione dell’atto, spesso percepito come un semplice esperimento tecnologico o un gioco, nonché una significativa carenza di alfabetizzazione giuridica e digitale. In particolare, tra i più giovani emerge con forza una scarsa consapevolezza del fatto che tali comportamenti possano integrare vere e proprie fattispecie di reato o, quantomeno, configurare forme di devianza con rilevanti implicazioni sociali.
La dimensione cyber costituisce, dunque, un elemento strutturale del fenomeno, incidendo non solo sulle modalità di realizzazione della condotta, ma anche sulla portata del danno. La velocità di propagazione dei contenuti, la difficoltà di rimozione e la loro permanenza nel tempo contribuiscono a trasformare un singolo episodio in una lesione potenzialmente permanente. La rete amplifica e cristallizza il contenuto, sottraendolo al controllo della vittima e rendendo estremamente complesso qualsiasi tentativo di tutela ex post. Alla luce di tali considerazioni, appare evidente come il contrasto ai deepfake non possa essere affidato esclusivamente allo strumento meramente repressivo.
È necessario un approccio integrato che coniughi interventi normativi, educazione digitale e promozione di una cultura della responsabilità. La sfida non è soltanto tecnologica o giuridica, ma profondamente sociale. In un contesto in cui la manipolazione dell’immagine altrui può essere realizzata con estrema facilità, diventa imprescindibile sviluppare una maggiore consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni.
In ultima analisi, il fenomeno dei deepfake impone una riflessione più ampia sul rapporto tra tecnologia e dignità umana. Dietro ogni contenuto manipolato non vi è un semplice dato digitale, ma una persona reale, la cui identità merita tutela. Se la tecnologia evolve rapidamente, la responsabilità individuale e collettiva deve necessariamente evolvere con essa.