Assegno di inclusione, estensione agli stranieri con permesso per “casi speciali”

Misura sociale estesa per tutelare stranieri vulnerabili, con accesso semplificato e vincoli mirati contro abusi e sfruttamento

Assegno di inclusione, estensione agli stranieri con permesso per “casi speciali”

L’INPS ha chiarito, con la circolare 58/2026, le modalità di estensione dell’assegno di inclusione (Adi) anche agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”. La misura, rivolta a categorie particolarmente vulnerabili, rappresenta un nuovo passo nell’ambito delle politiche sociali e di contrasto allo sfruttamento del lavoro.

L’assessore regionale alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, ha sottolineato l’importanza della novità: “Consentire l’accesso a tale misura anche ad alcune categorie vulnerabili lo rende uno strumento di contrasto allo sfruttamento del lavoro, alla tratta e alla violenza, sottraendo potenziali vittime da situazioni di abuso”.

Secondo quanto indicato dall’INPS, l’accesso all’Adi per i titolari di permesso per “casi speciali” avviene con alcune deroghe rispetto ai requisiti ordinari di cittadinanza, residenza ed economici previsti dalla normativa generale. Tuttavia, restano in vigore alcune condizioni restrittive, tra cui il possesso di beni durevoli, gli indicatori del tenore di vita, la presenza di misure cautelari o di prevenzione, e le condanne definitive nei dieci anni precedenti la richiesta.

La durata dell’assegno di inclusione non potrà superare i limiti previsti dalla normativa ordinaria, cioè 18 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi, né eccedere la durata del permesso di soggiorno che consente l’accesso alla prestazione.

Le domande potranno essere presentate non appena saranno completate le modifiche al modello online disponibile sul sito dell’INPS. L’accesso resterà possibile direttamente tramite SPID, CNS o CIE, oppure attraverso patronati e Centri di Assistenza Fiscale (CAF).